Onorevoli Colleghi! - Il tema della riduzione del numero dei componenti delle assemblee elettive è oggi fortemente sentito dall'opinione pubblica come obiettiva prioritario di ogni intervento di riforma istituzionale.
      Relativamente alla composizione dei consigli comunali e provinciali, l'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non presenta elementi di novità sostanziale in quanto, tecnicamente, nasce dall'accorpamento delle disposizioni in materia contenute nelle leggi n. 122 del 1951 e n. 81 del 1993. Con la normativa in esame viene dettato il criterio guida per la determinazione della composizione dei consigli comunali e provinciali: è la popolazione residente, calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale, il parametro numerico in proporzione al quale a ciascun comune e a ciascuna provincia è assegnato un certo numero di consiglieri.
      Con la presente proposta di legge si intende ridurre del 20 per cento il numero dei consiglieri comunali e provinciali previsto per ogni fascia demografica.
      Al fine di una razionale gestione delle risorse dei medesimi enti, viene inoltre disposta l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 110 del citato testo unico, secondo il quale l'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

 

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